CER (Comunità Energetiche Rinnovabili): cosa sono, come funzionano e quali incentivi ci sono per le imprese
2026
La trasformazione dei modelli di approvvigionamento e il controllo delle spese di gestione rappresentano temi centrali nella pianificazione strategica delle aziende e dei complessi produttivi.
In questo contesto, le CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, offrono alle PMI un’opportunità concreta per valorizzare le proprie superfici di copertura, condividere virtualmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività presenti sul territorio.
Aderire a un soggetto giuridico già costituito o promuovere una nuova configurazione locale permette alle imprese di affiancare all’autoconsumo diretto la valorizzazione dell’energia immessa in rete e condivisa con gli altri membri della comunità.
Mosaiko srl guida le PMI nella valutazione di fattibilità, nello studio della curva dei consumi, nella progettazione degli impianti fotovoltaici aziendali e nella gestione delle attività necessarie alla connessione alla rete.
Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono e come funziona il modello di condivisione
Per comprendere cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili sotto il profilo giuridico e operativo, occorre definirle come soggetti giuridici autonomi fondati sulla partecipazione aperta e volontaria.
Possono essere membri di una CER persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, associazioni, enti religiosi, enti del Terzo settore e gli altri soggetti ammessi dalla disciplina. Per le imprese, la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commerciale o industriale principale. Le grandi imprese non possono essere membri della CER, ma possono partecipare alla configurazione in qualità di produttori terzi.
L’obiettivo principale della comunità è la produzione di benefici ambientali, economici e sociali per i membri e per il territorio nel quale opera.
Per analizzare come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili è necessario distinguere tra autoconsumo diretto ed energia condivisa:
Autoconsumo fisico diretto: l’impianto fotovoltaico installato sul tetto dello stabilimento alimenta direttamente i macchinari e le utenze dell’azienda collegate allo stesso punto di connessione.
Energia condivisa: la quota di energia prodotta e immessa nella rete pubblica viene confrontata, su base oraria, con i prelievi effettuati dai membri della configurazione. L’energia condivisa è determinata, in ciascuna ora, dal minor valore tra l’energia immessa dagli impianti e quella prelevata dai membri della CER.
Ruoli nella configurazione: le imprese ammesse possono partecipare come consumatori, produttori e consumatori, comunemente definiti prosumer, oppure mettere a disposizione un impianto di produzione. Possono inoltre essere presenti produttori terzi che, pur non essendo soci o membri, conferiscono alla CER la disponibilità e il controllo dell’impianto secondo le modalità previste dal GSE.
La CER deve comprendere almeno due membri o soci e almeno due punti di connessione distinti, uno riferito a un’utenza di consumo e uno a un impianto o a un’unità di produzione. Deve inoltre disporre di un atto costitutivo o di uno statuto conforme ai requisiti delle Regole Operative del GSE.
Inquadramento normativo: decreti attuativi e perimetro della cabina primaria
Lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili trova il proprio riferimento normativo nel D.Lgs. 199/2021, nel D.M. 7 dicembre 2023, n. 414, conosciuto come Decreto CACER, nel Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso di ARERA e nelle Regole Operative pubblicate dal GSE.
La disciplina stabilisce precisi requisiti tecnici per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e alla tariffa incentivante:
Confine della cabina primaria: tutti i punti di prelievo e di immissione appartenenti alla singola configurazione devono essere localizzati nell’area convenzionale sottesa alla stessa cabina primaria della rete di distribuzione. Una CER può gestire più configurazioni, anche riferite ad aree di cabine primarie differenti.
Soglia di potenza degli impianti: ciascun impianto o unità di produzione alimentato da fonti rinnovabili inserito nel meccanismo incentivante deve avere una potenza non superiore a 1 MW.
Partecipazione delle imprese: possono essere soci o membri le PMI per le quali la partecipazione alla CER non costituisce l’attività commerciale o industriale principale. Le grandi imprese possono mettere a disposizione impianti come produttori terzi, ma non entrare nella comunità in qualità di soci o membri.
Controllo della comunità: i poteri di controllo devono essere esercitati dai membri situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti della CER.
La tariffa incentivante può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente complessivo di 5 GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.
Incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili e valorizzazione dell’energia
I meccanismi economici riconosciuti dal GSE rappresentano una delle principali leve per lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso.
La tabella seguente sintetizza le componenti economiche associate alle Comunità Energetiche Rinnovabili:
Voce economica
Natura del beneficio
Valore o criterio di calcolo
Indicazioni operative
Tariffa incentivante GSE
Tariffa premio sull’energia condivisa incentivabile
Da 60 a 120 €/MWh, oltre all’eventuale maggiorazione geografica per il fotovoltaico
Riconosciuta per 20 anni e calcolata in funzione della potenza dell’impianto e del prezzo di mercato dell’energia
Valorizzazione dell’autoconsumo diffuso
Contributo relativo ai costi di rete evitati
Valore definito e aggiornato annualmente da ARERA
Applicato alla quantità di energia elettrica autoconsumata e condivisa
Vendita dell’energia immessa
Valorizzazione commerciale dell’energia ceduta alla rete
Condizioni di mercato o Ritiro Dedicato
Il ricavo resta nella disponibilità del produttore dell’impianto
Contributo PNRR in conto capitale
Contributo fino al 40% delle spese ammissibili
Soggetto ai massimali di costo stabiliti dalla misura
Riferito agli impianti ammessi ubicati in Comuni con meno di 50.000 abitanti
La tariffa premio è composta da una parte fissa e da una parte variabile. Per gli impianti fino a 200 kW può raggiungere 120 €/MWh; per gli impianti tra 200 e 600 kW può raggiungere 110 €/MWh; per quelli superiori a 600 kW e fino a 1 MW può raggiungere 100 €/MWh. Per gli impianti fotovoltaici sono inoltre previste maggiorazioni di 4 €/MWh nelle regioni del Centro Italia e di 10 €/MWh nelle regioni del Nord Italia.
Il GSE riconosce anche un contributo per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso, determinato annualmente da ARERA, sempre sulla base dell’energia condivisa.
L’energia prodotta e immessa in rete rimane nella disponibilità del produttore e può essere valorizzata attraverso il Ritiro Dedicato oppure mediante un contratto con un altro operatore di mercato. Il ricavo derivante dalla vendita dell’energia è distinto dalla tariffa premio riconosciuta alla configurazione.
Il contributo PNRR in conto capitale, inizialmente riservato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, è stato successivamente esteso agli impianti ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. La finestra per presentare le richieste si è chiusa il 30 novembre 2025: nel 2026 la misura riguarda quindi i progetti già presentati e ammessi alle successive fasi.
Per i progetti ammessi, il contributo può coprire fino al 40% delle spese ammissibili, nei limiti dei costi massimi stabiliti in funzione della potenza dell’impianto. Gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Quando un impianto beneficia del contributo in conto capitale, la tariffa premio può essere ridotta in proporzione alla percentuale di finanziamento ricevuta, secondo le condizioni previste dalle Regole Operative.
I proventi riconosciuti dal GSE vengono corrisposti al referente della configurazione e ripartiti secondo quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento o dagli accordi interni della comunità.
La ripartizione può riconoscere una quota ai produttori, ai consumatori e alle attività di gestione della CER. Le modalità devono inoltre rispettare le disposizioni relative alla destinazione dell’eventuale tariffa premio eccedentaria previste dal Decreto CACER e dalle Regole Operative.
Vantaggi per le PMI: quando conviene aderire o promuovere una CER
Per i datori di lavoro e i gestori di immobili industriali, la convenienza di una Comunità Energetica Rinnovabile dipende dalla disponibilità di superfici di copertura, dalla producibilità degli impianti, dalla distribuzione oraria dei consumi e dalle regole adottate per la ripartizione dei benefici.
I due principali scenari di partecipazione per una PMI comprendono:
Quando conviene promuovere una CER: le aziende che dispongono di ampie superfici di copertura, comprese quelle interessate da interventi di bonifica e riqualificazione, possono installare impianti fotovoltaicidimensionati in funzione dei propri consumi e della configurazione energetica locale. Nei giorni festivi, durante le chiusure aziendali o nelle ore di ridotta attività, una parte dell’energia prodotta può essere immessa nella rete. La quota che coincide, nella stessa ora, con i prelievi degli altri membri genera energia condivisa incentivabile. L’energia immessa viene inoltre valorizzata separatamente attraverso la vendita sul mercato o il Ritiro Dedicato.
Quando conviene aderire come consumatore: le PMI con consumi elettrici elevati ma prive di una copertura idonea possono partecipare a una CER esistente, se ammesse dal relativo statuto e se il proprio punto di connessione ricade nell’area della configurazione.Il consumatore continua ad acquistare normalmente l’energia dal proprio fornitore. Il beneficio economico dipende dalla quantità di energia condivisa generata dalla configurazione e dalle modalità di ripartizione definite dalla comunità. L’adesione può inoltre prevedere quote associative o costi di gestione stabiliti dagli accordi interni.
Per eseguire una prima valutazione di fattibilità occorre raccogliere almeno tre dati:
il codice POD dell’utenza, necessario per verificare l’area convenzionale di appartenenza;
la curva oraria o quartoraria dei consumi degli ultimi dodici mesi;
il rilievo della superficie disponibile e delle caratteristiche della copertura.
Devono inoltre essere analizzati l’orientamento, gli ombreggiamenti, l’idoneità strutturale, la potenza disponibile in connessione e i profili di consumo degli altri potenziali membri.
FAQ CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
Un’azienda che aderisce a una CER deve cambiare il proprio fornitore di energia elettrica?
No. Ogni membro conserva la libertà di scegliere il proprio fornitore e mantiene attivo il contratto di fornitura.
La condivisione dell’energia viene calcolata virtualmente dal GSE sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete, senza modificare i flussi fisici dell’energia e senza richiedere la realizzazione di una rete elettrica privata tra i membri.
Come si verifica se due stabilimenti industriali rientrano sotto la stessa cabina primaria?
La verifica può essere effettuata attraverso la mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie pubblicata dal GSE.
La mappa consente di localizzare gli impianti e i punti di connessione e di verificare se ricadono nella stessa area convenzionale. Per le verifiche puntuali è possibile utilizzare anche i servizi disponibili nell’Area Clienti del GSE e le informazioni messe a disposizione dai gestori di rete.
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico aziendale deve essere interamente ceduta alla CER?
No. L’energia prodotta viene utilizzata direttamente dall’azienda quando produzione e consumo avvengono nello stesso momento e sullo stesso punto di connessione.
La quota non autoconsumata viene immessa in rete. Solo la parte che coincide su base oraria con i prelievi dei membri della configurazione viene considerata energia condivisa e può accedere alla tariffa premio.
L’energia complessivamente immessa resta nella disponibilità del produttore e può essere venduta attraverso il Ritiro Dedicato o un altro contratto di mercato.
Quali sono i vincoli per il contributo a fondo perduto PNRR fino al 40%?
La misura era destinata alla realizzazione o al potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 1 MW, inseriti in CER o gruppi di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Le domande dovevano essere presentate entro il 30 novembre 2025. Nel 2026 non è quindi possibile presentare nuove richieste nell’ambito di questa finestra, mentre proseguono le procedure relative ai progetti ammessi.
Gli impianti ammessi devono rispettare i requisiti tecnici, le condizioni del principio DNSH, i termini di realizzazione e le procedure di rendicontazione previste dalla misura.
Qual è la durata del contratto di incentivazione stipulato con il GSE?
La tariffa incentivante viene riconosciuta per 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale del singolo impianto ammesso al meccanismo.
Chi si occupa della gestione burocratica e del riparto degli incentivi nella CER?
La richiesta di accesso al servizio di autoconsumo diffuso e i rapporti con il GSE sono gestiti dal referente della configurazione.
Il referente può essere la CER attraverso il proprio rappresentante legale, un produttore o un cliente finale membro oppure, alle condizioni previste, un produttore terzo che sia una ESCO certificata UNI 11352.
Il referente riceve i contributi economici riconosciuti dal GSE e li ripartisce secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento e degli accordi interni della comunità. La gestione amministrativa e contabile può essere affidata a professionisti o società specializzate.
Sviluppare un progetto legato alle Comunità Energetiche Rinnovabili richiede competenza tecnica, analisi dei dati di consumo e corretta gestione dell’ingegneria di cantiere.
Mosaiko srl offre una consulenza integrata per le imprese: dallo studio di fattibilità della copertura e dall’analisi dell’area della cabina primaria fino alla bonifica del tetto, all’installazione dell’impianto fotovoltaico e alla connessione dell’impianto alla configurazione energetica.
Contatta Mosaiko srl per richiedere un’analisi di fattibilità energetica per il tuo stabilimento aziendale.iedere un sopralluogo tecnico e un piano economico personalizzato per la sostituzione della copertura in amianto con un impianto fotovoltaico.
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